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LA RIFORMA DELLO SPORT 

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Riforma dello Sport per ASD 2023

La riforma dello sport, introduce importanti novità per le associazioni sportive dilettantistiche e per i lavoratori dello sport. In questo articolo vedremo cosa cambia e quali sono gli adempimenti da seguire.

Cosa cambia con la riforma dello sport

La riforma dello sport ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, garantire le tutele dei lavoratori e promuovere la formazione dei giovani atleti. In estrema sintesi, le principali novità riguardano:

  • possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali oltre all'attività sportiva
  • iscrizione al nuovo Registro Nazionale delle attività sportive (che ha sostituito il registro tenuto dal CONI)
  • incompatibilità degli amministratori con qualsiasi altra carica ricoperta in altre associazioni o società sportive
  • qualifica di volontario e lavoratore sportivo
  • modalità di retribuzione dei lavoratori sportivi e agevolazioni fiscali

Per evitare che l'associazione perda la qualifica di ASD e tutti i relativi benefici, ti consigliamo di:

  • aggiornare lo statuto
  • verificare l'iscrizione al Registro Nazionale dello sport
  • inquadrare i collaboratori sportivi e i volontari secondo le nuove regole

Aggiorna lo statuto alla riforma dello sport

Per evitare sanzioni, usufruire dei vantaggi della riforma ed evitare la cancellazione d'ufficio dal Registro dello Sport, il primo passo è quello di adeguare lo statuto della ASD. Il nostro modello di statuto prevede i requisiti essenziali imposti dalla riforma:

  • l'oggetto sociale deve indicare le attività dilettantistiche principali e le altre attività accessorie, comprese la formazione e l'assistenza agli sportivi
  • la rappresentanza legale deve essere attribuita a una persona fisica
  • l'assenza di fini di lucro
  • le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei soci
  • l'elettività delle cariche sociali
  • l'obbligo di redazione e approvazione di un rendiconto economico-finanziario
  • le modalità di scioglimento dell'associazione

Per modificare lo statuto, questa è la procedura:

  • generare su LexDo.it lo statuto ASD
  • convocare l'assemblea straordinaria dei soci per approvare il nuovo statuto
  • fare 3 copie del verbale di assemblea (che approva le modifiche statutarie) e del nuovo statuto
  • fissare appuntamento all'Agenzia delle Entrate portando le tre copie del verbale e 3 copie del nuovo statuto
  • pagare la tassa di registro di € 200
  • registrare il nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate
  • trasmettere il nuovo statuto alla propria Federazione Sportiva e al Registro Nazionale

Controlla l'iscrizione al Registro Nazionale

Tutte le ASD per poter svolgere le attività sportive devono:

  • affiliarsi a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva
  • iscriversi al nuovo Registro Nazionale dello sport dilettantistico introdotto nel 2022
  • comunicare al Registro Nazionale l'avvio di almeno un'attività sportiva, didattica o formativa entro 180 giorni dall'iscrizione

Ti consigliamo di verificare se la tua associazione è iscritta al nuovo Registro e se sono stati inseriti i dati dei bilanci, i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea, i nomi dei soci.

Gestisci i rapporti con i collaboratori sportivi

La riforma dello sport modifica profondamente le modalità di retribuzione dei collaboratori e introduce la figura del lavoratore sportivo e del volontario. Cambiano quindi i rapporti di lavoro sportivo, che non saranno più basati sulla distinzione tra professionisti e dilettanti, ma sulle modalità di svolgimento dell'attività.

Le nuove figure dei lavoratori dello sport

A seconda del tipo di mansione e del compenso, il collaboratore dell'associazione sportiva potrà essere inquadrato in una delle seguenti forme:

  • volontario: chi presta l'attività gratuitamente e non percepisce compensi ma solo il rimborso delle spese vive sostenute fuori dal proprio Comune di residenza
  • lavoratore generico: chi viene pagato per svolgere mansioni non legate all'attività sportiva, ad esempio per attività amministrative
  • lavoratore sportivo: chi percepisce un compenso per l'attività sportiva svolta

I lavoratori sportivi sono gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Sono anche compresi i collaboratori tesserati che svolgono compiti di supporto all'attività della ASD. I collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi/gestionali dovranno invece essere inquadrati secondo le regole del lavoro tradizionale (non sportivo).

Quali contratti applicare

Ai lavoratori delle ASD si applicano le norme sui rapporti di lavoro d'impresa, che prevedono le seguenti forme contrattuali:

  • dipendente, quando il collaboratore svolge l'attività alle dipendenze e sotto la direzione dell'associazione
  • lavoro autonomo, quando il lavoratore svolge l'attività in modo occasionale o con partita IVA, conservando autonomia organizzativa e decisionale
  • co.co.co., quando il collaboratore svolge l'attività in modo continuativo e coordinato con l'associazione
  • apprendistato professionalizzante per i giovani atleti a partire dai 15 e fino ai 23 anni

Adeguati alla retribuzione

La riforma 2023 modifica anche le modalità di retribuzione dei lavoratori sportivi e introduce le seguenti agevolazioni fiscali sul compenso annuo:

  • fino a 5.000€: non si paga né IRPEF né INPS, nessun costo e nessun adempimento
  • tra 5.000€ e 15.000€: non si paga IRPEF ma si paga INPS
  • oltre i 15.000€: si paga sia IRPEF sia INPS

Per semplificare, se guadagni meno di 15.000€ all'anno facendo sport, non paghi le imposte. Se invece guadagni più di 15.000€, ne paghi solo una parte. Per esempio, se il compenso è 25.000€ annuo, paghi le imposte solo su 10.000€ (25.000€ - 15.000€ = 10.000€).

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Collaborazioni ASD Riforma sportiva 2023: Tipologie e adempimenti

di

Daniela Sechi

-

11 Ottobre 2023

1548

0

In seguito alle novità operative introdotte per il lavoro sportivo delle ASD, riportiamo di seguito quelle che sono le tipologie di collaborazioni che possono essere applicate.

Nel presente articolo andremo ad esaminare gli adempimenti pratici per l'instaurazione di ogni tipologia di rapporto lavorativo presso un ente dilettantistico sportivo, con particolare attenzione alle comunicazioni di inizio lavoro e agli inquadramenti di tipo previdenziale e assistenziale obbligatori a secondo della categoria di collaboratori coinvolti. Inoltre verranno trattate tutte le agevolazioni fiscali introdotte dalla Riforma sportiva D.lgs. 36/2021. Le tipologie di collaborazioni all'interno delle ASD sono le seguenti:

  • Lavoratore subordinato (art. 26 D.lgs. 36/2021);
  • Co.co.co (409 n. 3 c.p.c);
  • Prestazioni occasionali (Art. 2222 c.c.);
  • Volontari.

A seguire delle tabelle esplicative degli adempimenti da effettuare per ognuno di queste figure.

Indice degli Argomenti

  • Lavoratore subordinato sportivo
    • Adempimenti
    • Agevolazioni fiscali
  • CO.CO.CO sportivo (e co.co.co amministrativo gestionale senza iscrizione all'albo)
    • Adempimenti
    • Agevolazioni fiscali
  • Prestazione occasionale (D.lgs. 120/2023)
  • Volontari
    • Adempimenti
  • Modifiche trattamento Fiscale art. 36 D.lgs. 36/2021
  • Obbligo di richiesta del casellario giudiziario (D.lgs. 120/2023)
  • Scadenze adempimenti sportivi 2023 entro il 31/12/2023

Lavoratore subordinato sportivo

La Riforma Sportiva recentemente introdotta ha aperto nuove opportunità per regolare i rapporti di lavoro nel settore sportivo, fornendo dettagliate linee guida per l'adozione di contratti di lavoro specifici. Tra le opzioni più comuni, spicca il contratto di lavoro subordinato, che richiede un accordo scritto tra le parti coinvolte desiderose di instaurare una collaborazione a lungo termine.

È importante notare che il Decreto Legislativo 36/2021 stabilisce una durata massima di 5 anni per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore sportivo. Tuttavia, è possibile che l'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) trasferisca tale contratto a un'altra società o ente dilettantistico entro il limite di tempo prestabilito.

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali riguardanti l'inizio dell'attività lavorativa di un dipendente sportivo, queste avvengono tramite UniLav, un canale telematico ufficiale inviato direttamente al centro per l'impiego.

L'ASD ha l'obbligo di emettere i cedolini paga dei propri dipendenti e di compilare il Libro Unico del Lavoro, assicurandosi che venga mantenuta l'integrità dei dati e l'ordine cronologico delle registrazioni.

È inoltre richiesto alle ASD di aprire la posizione INAIL per i propri dipendenti subordinati. Sarà necessario specificare l'attività dell'ente e quella svolta dai collaboratori, oltre a dichiarare l'ammontare dei compensi previsti nell'anno corrente e in quello successivo in base all'autodichiarazione INAIL.

Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, le ASD devono versare i contributi dei loro collaboratori al Fondo Ex Enpals attraverso l'invio del Flusso Uniemens. Questo comporta il versamento del 23,81% dei contributi al Fondo e l'invio mensile dei contributi versati per conto dei lavoratori, pari al 9,19%.

Adempimenti

UNILAV:
-La comunicazione viene fatta attraverso i normali canali con l'invio direttamente al centro per l'impiego;
-La comunicazione deve avvenire entro i 7 giorni lavorativi;
-Nel contratto a termine il suddetto termine finale non potrà essere superiore a 5 anni dalla data di inizio rapporto;
-Entro i 5 anni di durata del contratto è possibile per l'ASD cedere il contratto presso altra società o associazione sportiva

LUL:
-Obbligo di tenuta del Libro unico e emissione del cedolino paga

CU:
Obbligo di emettere la cu 2024 ( nella cu saranno indicati due periodo distinti il primo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 considerati come redditi diversi e il secondo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 considerati come reddito di lavoro subordinato o assimilati)

INPS:
-Invio Flusso UNIEMENS FONDO Ex ENPALS (33% di cui 9,19% a carico del dipendente)

INAIL:
-Obbligo apertura posizione ( anche se sussistono già altre coperture assicurative )

Agevolazioni fiscali

A)Reddito esente da IRPEF fino a 15.000 euro

B)I compensi erogati si qualificano come redditi da lavoro subordinato o assimilato, entrando nel reddito complessivo valevole per le detrazioni d'imposta

CO.CO.CO sportivo (e co.co.co amministrativo gestionale senza iscrizione all'albo)

La Riforma dello sport 2023 ha previsto l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co.1 n. 3 c.p.c.

Grazie alle semplificazioni introdotte nel settore sportivo, tutte le comunicazioni riguardanti l'inizio attività, la trasformazione, la cessazione possono essere effettuate tramite il Registro nazionale degli sportivi.

L'ASD ha l'obbligo di esser iscritta a tale Registro per poter praticare la propria attività sportiva dilettantistica; a seguito della Riforma sarà possibile gestire direttamente le co.co.co tra sportivi direttamente tramite l'utilizzo del suddetto canale.

La comunicazione di inizio lavoro dovrà avvenire attraverso il RAS entro 30 giorni dalla data di inizio prestazione, tuttavia sarà possibile per i consulenti procedere con l'invio della normale comunicazione tramite i canali ufficiale del centro per l'impiego.

L'utilizzo del RAS è escluso per i lavoratori subordinati e le collaborazioni amministrative e gestionali.

Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere adottare dall'ASD nel caso in cui l'attività prestata non superi le 24 ore settimanali, in tal caso è consigliato procedere con un normale contratto di lavoro subordinato part time.

Non vi è l'obbligo per i singoli rapporti di lavoro, di emettere il cedolino paga, se il collaboratore percepisce un compenso pari o inferiore a 15.000, euro annui.

Per quanto riguarda l'obbligo previdenziale, i co.co.co e i lavoratori autonomi devono provvedere ad iscriversi alla gestione separata dell'INPS con la possibilità di versare il 25 o il 24% dei contributi annui.

Il 24% è versato nel caso in cui il collaboratore sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.

La Riforma dello sport ha previsto un importante agevolazione a livello previdenziale per tali categorie di collaboratori, è esente da obbligo contributivo il reddito percepito entro i 5.000,00 euro, inoltre fino al 31/12/2027 la base imponibile di calcolo per i contributi obbligatori è da considerarsi al 50%.

Con il decreto correttivo bis si è chiarita la posizione dei co.co.co. nei confronti dell'INAIL, ovvero non è prevista alcuna denuncia di iscrizione all'INAIL, si applica esclusivamente la tutela assicurativa del tesseramento.

Adempimenti

UNILAV:
-Invio normale al centro per l'impiego con il modello UniLav (obbligatorio per collaborazioni amministrative e gestionali) oppure;
-Invio telematico attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche per i co.co.co (la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio del rapporto lavorativo)

LUL:
-Obbligo di tenuta del Libro unico e emissione del cedolino paga sopra la soglia dei 15.000,00 euro di reddito
-Durata della prestazione non superiore alle 24 ore settimanali

CU:
Obbligo di emettere la cu 2024 ( nella cu saranno indicati due periodo distinti il primo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 considerati come redditi diversi e il secondo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 considerati come reddito di lavoro subordinato o assimilati)

INPS:
-Invio Flusso UNIEMENS GESTIONE SEPARATA INPS (Aliquota 24/25% – 2/3 a carico del committente 1/3 a carico del collaboratore

INAIL:
-Obbligo assicurativo di cui all'art.51 L.289/2002
-INAIL si provvede all'apertura della posizione solo se non sussiste l'assicurazione si cui sopra (con tesseramento)
-Esenzione pagamento assicurazione per i compensi fino a 5.000 euro
-Obbligo apertura posizione INAIL per collaborazioni amministrative e gestionali senza iscrizione all'albo (art.37 D.Lgs 36/2021)

Agevolazioni fiscali

A)Reddito esente da IRPEF fino a 15.000 euro

B)Sotto la soglia dei 5.000 euro annui non si versa INPS.

C)Fino al 2027 agevolazione contributiva, 50% della base imponibile per il calcolo dei contributi INPS.

D)aliquote al 24% se iscritto ad altre forme obbligatorie altrimenti al 25%

E)I compensi erogati si qualificano come redditi da lavoro, entrando nel reddito complessivo valevole per le detrazioni d'imposta

Prestazione occasionale (D.lgs. 120/2023)

La riforma dello sport 2023 ha previsto l'utilizzo delle prestazioni occasionali all'interno del lavoro sportivo.

Tuttavia l'utilizzo deve essere circoscritto realmente a prestazioni legate al requisito dell'occasionalità ad es. un istruttore di sci che presta la propria attività presso una scuola di montagna nella settimana di Natale; in tal caso si tratta realmente di una prestazione a carattere occasionale.

L'art.36 D. Lgs. 36/2021 dispone la sogli di esenzione per i compensi erogati dal 01/01/2023 considerando nel computo anche quelli assoggettati al previgente trattamento delle prestazioni occasionali.

Volontari

I volontari sono colori che prestano il proprio tempo a favore dell'ASD senza alcun corrispettivo, ad esempio durante le gare, si occupano per qualche ora della sistemazione del campo, tuttavia per regolare il fenomeno dei volontari è possibile per tali categorie richiedere un rimborso spesa che non sia superiore a 150,00 euro mensile, il rimborso avviene anche per conto di spese difficilmente dimostrabili, tuttavia è consigliato tenere sempre traccia delle fatture e/o ricevute per dimostrare la spesa sostenuta. Ricordiamo che per i volontari è obbligatorio avere una polizza assicurativa civile presso terzi.

Adempimenti

Rimborso spesa:
-non superiore a 150,00 euro ( per vitto, alloggio, viaggio)

INAIL:
-Obbligo assicurativo dell'ente dilettantistico per la responsabilità civile presso terzi. Non si deve aprire posizione assicurativa INAIL.

Autocertificazione:
– si provvede ad emettere un'autocertificazione delle spese sostenute ( meglio se documentate in sede di controllo ispettivo)

Modifiche trattamento Fiscale art. 36 D.lgs. 36/2021

I singoli compensi per i co.co.co nel dilettantismo, inferiori all'importo di 85.000,00 euro annui, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

Obbligo di richiesta del casellario giudiziario (D.lgs. 120/2023)

Per tutti i lavoratori sportivi che avranno a che fare con i minori è richiesto il certificato del casellario giudiziario che dovrà essere allegato all'interno del Registro degli sportivi al momento della loro assunzione.

DOTT. ALESSANDRO COZZANI
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