E COMMERCE COME APRIRE LA TUA ATTIVITA'?
INFLUENCER - COME APRIRE LA TUA ATTIVITA'?
INTERVENIAMO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - OPEN E COMMERCE IN ITALY CONTABILITA'
- IL NOSTRO PACCHETTO START UP - FORFETTARIO - SEMPLIFICATO - ORDINARIO
COME APRIRE UN E-COMMERCE -IN ITALIA?
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Abbiamo aperto in diverse Aree del territorio Italiano Aziende ( dalla semplice Impresa individuale che vende prodotti in E-Commerce a Società, richieste da clienti Italiani e Stranieri.
curiamo l'apertura, il monitoraggio e gestione contabile impresa, garantendoti un costante supporto sull'andamento individuale/aziendale societario...
Contabilità e-commerce a cura Studio Contabile Tributario Cozzani
Contabilità e-commerce- fiscalità digitale – IL NOSTRO PACCHETTO "START UP E-COMMERCE"
Contabilità E-COMMERCE ( TASSE IMPOSTE , FISCALITA' ITALIANA)
COME APRIRE UN ' E- COMMERCE ( VENDITA ON LINE)?
Quali sono gli obblighi contabili e la documentazione fiscale che occorre produrre?
Come e segnalare al fisco/AGENZIA ENTRATE le nostre entrate /incassi che derivano dalle vendite online?
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E-commerce è una delle forme commerciali più comuni al mondo.
Poter comprare dal proprio SMARTPHONE , dal proprio computer è ormai una realtà quotidiana.
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E-COMMERCE ASPETTI CONTABILI E FISCALI – APERTURA ATTIVITA' STORE – ON LINE
Per fatturati INFERIORI A < 5000,00 NON OCCORRERA' registrarsi con P.IVA ne iscriversi a Camera di Commercio, in quanto si tratta di un'attività non abituale.
Ma per tutto il resto dei casi è indispensabile aprire un' attività CHE SIA UNA PICCOLA IMPRESA INDIVIDUALE, O UNA SOCIETA'
Occorrerà infatti :
-REGISTRAZIONE P,IVA in Agenzia Entrate
- pratica in Camera di Commercio, Comunica
- SCIA Comune
- iscrizione Inps.
- apertura mail pec certificata
Tutte pratiche che abbiamo racchiuso nel nostro pacchetto START UP formulato per e-commerce.
Potrai valutare, base alla tua dimensione se aprire
UN ATTIVITA' IN REGIME :
∙ Regime forfettario (valido per redditi lordi fino a un massimo di 85.000 euro) ;
∙ Regime ordinario IRPEF o IVA con contabilità semplificata.
Noi nel nostro PACCHETTO START UP E-COMMERCE ti seguiremo passo a passo, e potremo gestire acquistandoti / compreso nel pacchetto un nostro software di gestione contabilità, con il quale seguiamo nell'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, l'andamento aziendale e le tue fatture aiutandoti al meglio..
REGIME FORFETTARIO PER E-COMMERCE; VANTAGGI E AGEVOLAZIONI TASSAZIONE RIDOTTA 5%
Il regime forfettario è una delle soluzioni preferite da chi si accinge ad aprire un e-commerce, perché presenta numerose agevolazioni. Le più interessanti sono sicuramente:
∙ TASSAZIONE RIDOTTA DEL 5% per i primi cinque anni e poi sale a 15% a partire dal sesto anno in poi ( se non si aveva mai aperto in passato una p.iva)
∙ Esenzione IVA, IRPEF ed esonero dalla contabilità e ritenuta d'acconto (escluso il registro dei corrispettivi)
∙ Contributi previdenziali ridotti fino al 35% (dove applicabile e solo per Artigiani Commercianti) – previa NOSTRA PRATICA CON INPS per chiedere scontistica
∙ Esonero da spesometro estero nel caso di import-export (anche al di fuori dell'UE)
∙ Retribuzione per dipendenti e collaboratori fino a un massimo di 20.000 euro
NON AVENDO IVA CON IL REGIME FORFETTARIO si avrà un notevole risparmio soprattutto quando si inizia da zero una nuova attività imprenditoriale
LIMITE DEI RICAVI FINO A 85.000,00 EURO
∙ Divieto di proseguire un'attività di lavoro dipendente svolta in precedenza all'avvio del nuovo esercizio commerciale
∙ Divieto di esercitare un'attività professionale (anche in ambiti imprenditoriali o artistici) precedente all'avvio del nuovo esercizio commerciale.
REGIME ORDINARIO IRPEF O IVA PER E-COMMERCE, QUANDO CONVIENE?
- Vantaggi possibilità di scaricare costi aziendali,
non si ha limiti di ricavi
svantaggi
tassazione irperf ordinaria scaglioni
la contabilità e-commerce. Nello specifico, il titolare di e-commerce in regime ordinario dovrà impegnarsi a:
∙ Applicare correttamente l'IVA alle fatture emesse nel corso dell'anno solare di attività
∙ Liquidare regolarmente l'IVA attraverso versamenti certificati
∙ Tenere traccia di tutta la contabilità aziendale generata dall'e-commerce nei registri contabili
E-COMMERCE DITTA INDIVIDUALE o societa
Un e-commerce puo essere costituito in diverse forme:
- Ditta individuale ;
- Società di persone (SNC, SAS) ;
- Società di capitali (SrL o srls, SpA).
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO
Prima di esaminare gli adempimenti fiscali che un e-commerce è tenuto a rispettare, tuttavia, occorre fare una distinzione fra le diverse forme di commercio che questi siti possono esercitare.
∙ Commercio elettronico diretto: si riferisce alla compravendita di beni puramente telematici
∙ Commercio elettronico indiretto: si riferisce a qualunque transazione commerciale che preveda l'invio di merci fisiche dal venditore al destinatario.
In soldoni, il commercio elettronico diretto è quello che opera nel campo dell'e-selling puro fine a sé stesso
il cliente paga con una trasmissione telematica (solitamente Paypal, accredito bancario o carta di credito prepagata).
Avvenuta correttamente la transazione, riceve un bene digitale.
Il commercio elettronico diretto non si applica però solo alle transazioni di beni virtuali ma anche ad abbonamenti o sottoscrizioni
esempi di e-commerce diretto:
∙ Siti Web, hosting e relativi software gestionali .
∙ Software a pagamento di qualsiasi genere (antivirus)
∙ Contenuti multimediali (fim, libri, musica, giochi – incluso il gioco d'azzardo – riviste ecc)
∙ Spazi pubblicitari a pagamento (banner, annunci)
∙ E-learning e dispense online
∙ Banche dati aggiornate in tempo reale (meteo, traffico stradale ecc)
regolamento di esecuzione dell'Unione Europea n. 282/2011.
E-COMMERCE INDIRETTO
L'e-commerce indiretto avviene in tutte quelle circostanze dove si utilizzi lo strumento di Internet per eseguire una compravendita di natura materiale.
In altre parole, la transazione tra il venditore e l'acquirente si svolge (comunque) interamente o parzialmente online, ma i beni acquisiti o i servizi erogati sono forniti di persona al compratore.
Quest'ultimo effettua quindi un ordine che, dal punto di vista fiscale, rientra nella sfera della cessione di beni.
Il pagamento della transazione invece può avvenire contestualmente online o anche contrassegno, senza che ciò abbia alcun tipo di rilevanza ai fini fiscali.
Nel caso in cui l'intestatario dell'e-commerce abbia presentato richiesta di iscrizione al VIES contestualmente all'apertura dell'attività, sarà inoltre possibile eseguire transazioni di beni e servizi anche con operatori intracomunitari, purché risiedenti in Unione Europea.
La richiesta deve essere accompagnata da una stima indicativa del volume di affari previsto dall'esercente. In seguito all'iscrizione, per le transazioni intracomunitarie non si applicherà l'IVA B2C (Business to Consumer) ma B2B (Business to Business).
COS'È IL DROP SHIPPING?
Il drop shipping è equiparabile a una sorta di vendita per conto terzi che l'intestatario dell'e-commerceeffettua online.
L'ordine viene effettuato tramite il suo store, ma sarà il drop shipper a inviare materialmente i beni al compratore.
In questo modo il titolare dell'e-commerce non dovrà, per esempio, preoccuparsi dello stoccaggio
.
Nel caso si voglia avviare un'attività di drop shipping , commercio online
Transazioni saranno (B2B e B2C contemporaneamente
E-COMMERCE INDIRETTO
UN E-COMMERCE anche se on line RICORDIAMO E' UNA VERA E PROPRIA ATTIVITA' , che dovra':
-EMETTERE SCONTRINI/ corrispettivi giornalieri e qualunque tipo di fattura e scontrino direttamente in digitale, utilizzando un apposito registratore di cassa telematico (vedi oltre) o trasmettendo direttamente nel canale Agenzia Entrate.
I rispettivi vanno registrati tassativamente entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla transazione in corso.
Inoltre, come si è visto, questi e-commerce sono tenuti a liquidare l'IVA. In fase di scorporo gli e-commerce indiretti non possono applicare la ventilazione e devono ricorrere tassativamente al calcolo matematico.
CHE COS'È IL REGIME MOSS?
Nel 2015 è entrato in vigore un regime IVA semplificato, il MOSS (Mini One Stop Shop). Gli store che se ne avvalgono possono applicare ai commerci intra-UE gli stessi adempimenti fiscali e tributari del paese di provenienza della merce.
Come abbiamo visto, il MOSS permette di applicare in fattura l'IVA del paese di provenienza, ma solo laddove la transazione sia di tipo B2C. In altre parole, sono idonee tutte quelle aziende dichiaratamente italiane che operino con clienti privati provenienti da altri paesi dell'unione Europea.
A partire da Giugno 2020 il decreto legislativo n.45 ha stabilito che il MOSS si possa applicare per quei soggetti non residenti in Unione Europea ma che siano comunque identificati fiscalmente in uno Stato facente capo all'UE. In assenza di MOSS, invece, questo tipo di trattativa prevedrebbe l'applicazione dell'IVA del Paese committente.
Il regime MOSS tradizionalmente è sempre stato riservato solo a quegli e-commerce che si occupino di telecomunicazione, servizi elettronici e di diffusione audio/video telematica. In altre parole l'ambito in cui si poteva scegliere il regime MOSS era solamente quello delle Tte, che tradizionalmente ricadono sotto l'egida del commercio diretto.
Dal 2021 però – e per l'esattezza dal 1 Gennaio 2021 – anche gli e-commerce che trattano altre tipologie
di servizi in ottica B2 potranno applicare questo regime. Che sarà esteso,
contestualmente, anche all'e-commerce diretto, dove cioè le merci fisiche (e
non digitali) viaggiano dallo Stato di emissione a quello in cui risiede il
destinatario.
Per usufruirne l'azienda dovrà effettuare la registrazione sul portale Web del mini sportello unico. A scadenza trimestrale sarà obbligatorio inviare la documentazione IVA relativa alle transazioni a cui è applicabile il MOSS, entro e non oltre venti giorni dalla fine del trimestre. Contestualmente si procederà alla liquidazione dell'IVA, scaglionata in quattro tranche.
E-COMMERCE DIRETTO INTRA ED EXTRACOMUNITARIO; GLI ADEMPIMENTI FISCALI
L'IVA è ovviamente imponibile nel caso di tutte quelle transazioni che avvengono sul territorio italiano.
Nel caso di commerci B2C (Business to Consumer) in Unione Europea, invece, da partire dal 1 Gennaio 2020 le transazioni effettuate da e-commerce indiretto non sono più equiparabili alla vendita per corrispondenza.
Fino al 2019 esistevano delle soglie di sicurezza (da 35.000 a 100.000 euro) che con il nuovo ordinamento del 2020 sono statei aboliti, in favore di una soglia annuale unica, fissata a 10.000 euro (lo stesso del regime MOSS).
Un e-commerce che pratica il commercio indiretto all'interno dei confini dell'Unione Europea dovrà, sotto sale soglia, applicare gli adempimenti fiscali previsti dall'ordinamento italiano. Al superamento dei 10.000 euro la tassazione fiscale passa invece al Paese di destinazione, quello cioè dove risiede il consumatore.
Per quanto riguarda invece le transazioni extra-UE, i nuovi adempimenti fiscali 2020 per e-commerce stabiliscono che anche le spedizioni di valore inferiore ai 22 euro non siano più esenti dall'IVA.
Sotto tale cifra scatta comunque l'esonero dal pagamento dei dazi doganali.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E-COMMERCE
La trasmissione telematica dei corrispettivi e-commerce è obbligatoria?
A partire dal 2020, com'è noto, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le aziende siano obbligatoriamente tenute a trasmettere in maniera telematica tutta la documentazione fiscale utile ai fini IVA.
Gli e-commerce, però, fanno eccezione. Nei loro confronti l'obbligo di emanare trasmissione telematica dei corrispettivi decade, particolarmente nel caso in cui l'e-commerce sia di tipo indiretto. Questa tipologia di transazione, equiparata (come abbiamo visto) alla vendita per corrispondenza, è quindi esonerata dalla necessità di produrre e trasmettere all'Agenzia dell'Entrate lo scontrino elettronico con cui molte altre realtà commerciali stanno facendo i conti.
La fatturazione elettronica andrà prodotta, per gli e-commerce indiretti, solo nel caso in cui sia il consumatore stesso che ha effettuato l'ordine a richiederla espressamente ai fini fiscali.
Nonostante la trasmissione telematica dei corrispettivi venga meno nel caso degli e-commerce, questi ultimi saranno comunque tenuti ad annotare ciascun corrispettivo sia nel registro fatture che in quello delle operazioni effettuate.
La conferma dell'esonero è giunta a Gennaio 2020 dall'Agenzia delle Entrate stessa e ha quindi valore legislativo e fiscale fino a diversa comunicazione.